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CERTIFICATI DI IDONEITÀ STATICA

Sicurezza (dal latino “sine cura”: senza preoccupazione): è questa la prerogativa del presente e futuro . Verifica quanto lo è il tuo immobile.

Il Comune di Milano ha approvato le linee guida per la verifica dell’idoneità statica delle costruzioni presenti sul territorio comunale, in particolare il CIS (certificato di idoneità statica) risulta obbligatorio per tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione.

Le linee guida identificano due livelli di indagine.

Il primo livello si basa su un’analisi qualitativa del fabbricato che nel caso risulti esaustiva e non evidenzi aspetti critici per la sicurezza consente l’emissione del CIS. Con “analisi qualitativa” si intende effettuare un’analisi basata sia su ispezioni visive che su valutazioni della storia e del contesto in cui l’edificio è posto

Le verifiche di secondo livello si applicano quindi se le verifiche di primo livello non sono esaustive o quando queste richiedano una maggior analisi per determinate situazioni di pericolo.

Nelle Linee Guida che attuano il Regolamento Edilizio del Comune di Milano le verifiche di secondo livello vengono identificate con la ‘Valutazione della sicurezza’ definita al capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008 ). Lo schema delle verifiche è quindi quello definito all’interno dello stesso capitolo normativo, in particolare al paragrafo 8.3 ‘Valutazione della sicurezza’.

Principali differenze tra CIS e VULNERABILITÀ SISMICA.

Il CIS (obbligatorio) è richiesto a livello comunale (per ora soltanto dal Comune di Milano) e riguarda la verifica statica dell’edificio.
Tale certificato è cogente per poter validare l’agibilità del fabbricato in esame.
La vulnerabilità sismica prende in esame, invece, la verifica sismica dell’edificio ed è, in linea di principio, obbligatoria dal punto di vista di verifica strutturale per questa tipologia di edificio, ma non è cogente per l’esecuzione di eventuali interventi migliorativi a seguito del riscontro di carenze strutturali.

Si riporta di seguito un estratto del capitolo C.8.3 della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel quale viene evidenziato quanto esposto in precedenza:

È evidente che i provvedimenti detti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio; più complessa è la situazione che si determina nel momento in cui si manifesti l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione. Per le problematiche connesse, non si può pensare di imporre l’obbligatorietà dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell’opera, non appena se ne riscontri l’inadeguatezza. Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l’intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito.