Vai al contenuto

PRATICHE PREVENZIONE INCENDI

Presentazione pratiche di prevenzione incendi ai VV.F. e assistenza al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Tecnici abilitati ti seguiranno per ogni tua necessità.

Sei titolare di attività?! Informati circa l’obbligo di dover  adeguarsi alle normative antincendio. L’elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nell’Allegato 1 al DPR 151/2011. La normativa riporta un elenco di circa 80 tipologie di attività a rischio soggette alle norme di prevenzione incendi.

Tale decreto ha proposto un elenco rivisto di attività a rischio suddivise per categorie di rischio:

  • categoria A – attività con rischi minori;
  • categoria B – attività con rischi medi;
  • categoria C – attività con rischi elevati.

Tra le attività incluse nel nuovo elenco ci sono ad esempio i club privati, le grandi stazioni ferroviarie o marittime, i grandi complessi del settore terziario e le strutture turistico ricettive all’aria aperta, come i campeggi.

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Un cambiamento importante interessa l’ex certificato di prevenzione incendi. Mentre prima, l’inizio di una nuova attività doveva essere preceduto dal benestare dei Vigili del Fuoco, col nuovo decreto, per le aziende che rientrano nella categoria A è sufficiente presentare la documentazione necessaria a fine lavori per iniziare l’attività. Le aziende invece che rientrano nelle categorie B e C devono presentare una documentazione di progetto e ottenere l’approvazione a procedere alla sua realizzazione da parte del comando dei vigili del fuoco. In una fase successiva, le attività che rientrano nella Categoria B, potranno essere soggette ad una verifica a campione da parte del comando mentre quelle della categoria C saranno verificate tutte.

I tempi di risposta da parte del Comando dei Vigili dei Fuoco dalla presentazione dei progetti si sono ridotti a 60 giorni e l’attività di controllo non è più condizionante per l’inizio dell’attività.

Per quanto concerne gli edifici di civile abitazione è richiesto il CPI (vedi l’attività 77 tabella D.P.R 151/11 citato in precedenza) per quegli edifici caratterizzati da altezza dal punto di vista antincendio superiore a 24 metri. L’altezza antincendio è la distanza dalla quota di terra alla quota della soglia della finestra dell’ultimo piano abitabile/agibile.