Sicurezza (dal latino “sine cura”: senza preoccupazione): è questa la prerogativa del presente e futuro . Verifica quanto lo è il tuo immobile.
VULNERABILITÀ SISMICA (DPC 83283/2010)
Il DPC 83283/2010 chiarisce quanto esposto nel comma 3 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 il quale prevede che “è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”.
Viene inoltre sottolineato che tale verifica risulta obbligatoria, mentre non lo è l’intervento.
Principali differenze tra CIS e VULNERABILITÀ SISMICA.
Il CIS (obbligatorio) è richiesto a livello comunale (per ora soltanto dal Comune di Milano) e riguarda la verifica statica dell’edificio.
Tale certificato è cogente per poter validare l’agibilità del fabbricato in esame.
La vulnerabilità sismica prende in esame, invece, la verifica sismica dell’edificio ed è, in linea di principio, obbligatoria dal punto di vista di verifica strutturale per questa tipologia di edificio, ma non è cogente per l’esecuzione di eventuali interventi migliorativi a seguito del riscontro di carenze strutturali.
Si riporta di seguito un estratto del capitolo C.8.3 della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel quale viene evidenziato quanto esposto in precedenza:
È evidente che i provvedimenti detti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio; più complessa è la situazione che si determina nel momento in cui si manifesti l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione. Per le problematiche connesse, non si può pensare di imporre l’obbligatorietà dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell’opera, non appena se ne riscontri l’inadeguatezza. Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l’intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito.