Vai al contenuto

Leggi urbanistiche e Agenzia delle Entrate.
Rifacimento del bagno di casa

“Due mondi vicini, due mondi a volte distinti.”

Ti sarà di certo capitato di imbatterti in tematiche legate a doppio filo al mondo “urbanistico-comunale” ed al mondo fiscale. Questi due mondi sono paralleli in quanto trattano le stesse problematiche, tuttavia a volte sembrano entrare in conflitto, ma molto spesso non è così. Vediamo di analizzare, ad esempio, un caso tipico che possa presentarsi: il rifacimento del bagno.

Una delle agevolazioni previste dall’Agenzia delle Entrate è la detrazione del 50% per le ristrutturazioni di abitazioni e pertinenze (articolo 16-bis del Tuir e articolo 1, comma 139, legge 147/2013). Il rifacimento del bagno (comprese le tubature e il massetto) è sicuramente manutenzione straordinaria (in accordo all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Dpr 380/2001) e come tale beneficia della detrazione. La semplice sostituzione dei sanitari e del rivestimento del bagno (senza intervenire sull’impianto idraulico e le tubature), invece, è definibile come manutenzione ordinaria e, pertanto, le spese annesse non sono detraibili.

Fino a qua tutto sembra semplice; il problema è che, molto spesso, non è facile inquadrare le opere nell’una o nell’altra categoria edilizia. È una questione che si pone per tutti quei lavori all’interno della casa, che sono proprio a cavallo tra la manutenzione ordinaria e straordinaria e non richiedono uno specifico provvedimento abilitativo dei lavori, così come per i micro-interventi le cui spese sono detraibili a prescindere della categoria edilizia (ad esempio sicurezza domestica, risparmio energetico, ecc).

Come detto le “definizioni fiscali”, non sempre coincidono con le norme urbanistiche. Per trovare una soluzione a questo quesito, un aiuto ci viene fornito dalla circolare n. 57 del 1998 delle Entrate dove sono elencate le opere per tipologia, in base a come vengono interpretate dal Fisco le norme urbanistiche.

Bisogna poi ricordare che è il regolamento edilizio comunale a stabilire il provvedimento abilitativo dei lavori, in questo caso per il rifacimento del bagno sarà necessario effettuare una pratica di Cil, Scia o Dia. Una nota in merito (che necessita di considerazioni parallele che trascendono a quelle esposte nel seguente articolo) va fatta in quanto per lo stesso intervento (rifacimento bagno ad esempio), può essere necessario un provvedimento diverso a seconda del luogo/comune in cui è sito l’immobile.

Ma attenzione: NON è il provvedimento urbanistico che stabilisce l’applicabilità del beneficio fiscale. La manutenzione straordinaria (rifacimento integrale del bagno) è comunque agevolata anche se non è richiesta alcuna comunicazione (edilizia libera), mentre la manutenzione ordinaria (ad esempio la sostituzione dei soli sanitari) non è comunque intervento agevolato ai fini del 50% anche se il Comune chiede una Scia o un Dia.

Pertanto, ogni qualvolta affronti problemi simili, è necessario valutare singolarmente e distintamente quanto chiesto dalla rispettiva componente burocratica relativa al mondo in esame, sia esso “urbanistico” e/o “fiscale”.