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NTC 2018. Nuove norme tecniche per le costruzioni: Capitolo 8 – Edifici esistenti

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018). Come cambia lo studio sugli edifici esistenti (cap.8)? Sicuramente è possibile definire un’importante considerazione “non scritta”.

Il 20 febbraio è una data importante per il mondo ingegneristico. Sono state pubblicate infatti le nuove norme tecniche per le costruzioni (non ancora pubblicata, invece, la Circolare esplicativa, comunque attesa a breve). Questo articolo ha come obiettivo focalizzare l’attenzione su uno dei capitoli più corti, ma più importanti delle NTC: IL CAPITOLO 8, COSTRUZIONI ESISTENTI.

Come di consueto, non entro nella descrizione specifica di ciò che la norma (in questo caso NTC 2018) definisce da un punto ingegneristico, ma cercherò di sintetizzare gli aspetti più rilevanti che vengono trattati.

Nel capitolo 8 vengono definite le diverse tipologie di intervento possibili sugli edifici esistenti. Nello specifico si parla di: interventi locali, interventi di miglioramento e interventi di adeguamento.

Questa diversificazione era tuttavia già affrontata dalle “vecchie” norme tecniche (NTC 2008); per cui cosa c’è di nuovo rispetto a prima?

1. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

La prima differenza riguarda gli interventi di miglioramento; nello specifico per gli edifici esistenti di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζ (n.d.r. rapporto tra capacità e domanda sismica), a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζ, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

2. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

La seconda differenza risiede nella definizione degli interventi di adeguamento; nello specifico le NTC 2018 dettagliano quanto già esposto nelle NTC 2008 specificando in maniera più minuziosa alcuni aspetti sui quali non entro nel merito. Vorrei invece portare l’attenzione su una considerazione “trasversale” relativa a quanto emerge dalla norma. La definisco “trasversale” in quanto non direttamente definita all’interno di questa (dovremo aspettare la pubblicazione della circolare esplicativa per vedere se viene trattato quest’argomento). Nel capitolo 8.4.3 è definito che “Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere ζ ≥ 1,0. Nei casi c) ed e) si può assumere ζ ≥ 0,80”.
Rispetto alle NTC 2008, dove per adeguamento si intendeva portare sempre al 100%, la nuova normativa individua alcune situazioni (legate alla tipologia di intervento effettuato) per cui l’adeguamento è raggiunto all’80%. Quanto detto implica una conseguenza, a mio avviso, importantissima: se su determinate tipologie di intervento realizzate su edifici esistenti è ζ ≥ 0,80, è conseguenza logica che per un edificio esistente generico (sul quale non si interviene) deve essere accettata, almeno, la stessa soglia minima. Si conclude pertanto che un qualsiasi edificio esistente, non oggetto di interventi, è considerato adeguato se caratterizzato da ζ pari ad almeno 0.8.

3. FONDAZIONI

Un ultimo aspetto d’interesse è quello relativo alle fondazioni. Questa tematica è sempre stata molto delicata da affrontare per via della particolarità e difficoltà di studio ad esse associato. Le NTC2018 rimarcano un principio di notevole importanza legato all’obbligatorietà di eseguire lo studio delle fondazioni solo per determinate condizioni esposte nella norma stessa.

Come già detto non mi spingo nel descrivere dettagliatamente tutte le considerazioni “specifico-ingegneristiche” che, inoltre, dovranno essere valutate singolarmente di volta in volta.

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