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Recupero sottotetti e seminterrati in Lombardia.

Regione Lombardia c’è. Niente BONUS per il recupero di sottotetti e seminterrati ma sconti e deroghe normative.

Il 2017 è stato un anno importante per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente in Lombardia. Infatti, sono state approvate due leggi (LR15/2017 e LR7/2017) che definiscono le “linee guida” per il recupero dei sottotetti e dei seminterrati. In realtà la tematica relativa al recupero dei sottotetti era già normata (Capo I) dalla LR12/2005 per il governo del territorio.

Vediamo di seguito le principali tematiche trattate dalle leggi sopra citate.

Recupero sottotetti

Come detto la prima normativa che ha affrontato la tematica dei sottotetti è la LR12/2005. Senza entrare nel dettaglio di ciò che viene definito nella suddetta normativa, la LR15/2017 lascia sostanzialmente immutate le regole vigenti (nello specifico ad esempio viene confermato il recupero ai soli fini abitativi, la necessità di rispettare una serie di requisiti igienico-sanitari, come ad esempio l’altezza media ponderale di 2,40 metri (2,10 metri per i comuni posti a quote superiori a 600 m.s.l.m.).

Qual è dunque la novità introdotta dalla LR15/2017?

All’articolo 26 viene delineato “l’incentivo” legato all’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE per quei locali con SUPERFICIE UTILE LORDA FINO A 40mq, di pertinenza dell’abitazione principale.

Una volta recuperato, il sottotetto non può cambiare la sua destinazione d’uso per dieci anni.

Recupero seminterrati

A differenza di quanto detto in precedenza per i sottotetti, i seminterrati non erano concepiti come recuperabili fino alla LR7/2017. Tale legge promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale. Dunque, la norma prevede che nei seminterrati recuperati si possano realizzare uffici, appartamenti o attività commerciali.

Ma cosa si intende per seminterrato? L’articolo 1 della LR7/2017 definisce che:

  1. piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio;
  2. vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.

L’altezza minima del locale deve essere 2.40m. È importante sottolineare inoltre che IL RECUPERO È POSSIBILE PER I SEMINTERRATI GIÀ REALIZZATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (se gli edifici sono caratterizzati da opere di urbanizzazione primaria). PER GLI EDIFICI REALIZZATI SUCCESSIVAMENTE all’entrata in vigore della legge possono essere recuperati DOPO CINQUE ANNI DALLA LORO ULTIMAZIONE.

Anche in questo caso, senza entrare nel dettaglio di ciò che viene richiesto a livello normativo e che, come sempre, deve essere valutato singolarmente di volta in volta, è importante evidenziare alcuni criteri principali: ad esempio sono escluse dalla possibilità di recupero le zone interessate da operazioni di bonifica o da fenomeni di risalita dell’acqua; le norme di aero-illuminazione potranno essere garantite anche con impianti e attrezzature tecnologiche. Un locale completamente sotterraneo, quindi, potrà ospitare alloggi, uffici o negozi, purché esistano adeguata illuminazione, areazione e servizi igienici.

Infine, è importante mettere in evidenza che è prevista l’ ESENZIONE DAL VERSAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE per quei vani e locali seminterrati con una superficie lorda di pavimento non superiore ai 200 mq se destinati a uso residenziale e non superiore ai 100 mq se destinati ad altri usi, che costituiscono pertinenza diretta di unità immobiliari.